Con la finanziaria 2020 sono state introdotte molte novità.
In particolare il cosiddetto Accertamento Esecutivo che costituisce di per se già titolo esecutivo per le azioni cautelari e le procedure esecutive.
É stata inoltre rivista la procedura di riscossione coattiva per gli atti di accertamento generati prima del 2020.
Viene introdotta infine la figura del Funzionario della Riscossione.
Di seguito i commi da 788 a 806.
Il DL 193/2016 ha previsto, a partire dal 30 giugno 2017, la cessazione delle società del gruppo Equitalia e la nascita del nuovo soggetto pubblico concessionario della funzione di riscossione nazionale delle entrate “Agenzia delle Entrate –Riscossione”. L’art. 2 in particolare prevede che i Comuni potranno scegliere, entro il 30 settembre di ogni anno, le modalità di gestione della riscossione delle proprie entrate, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legge citato in oggetto.
Ciò pone le Amministrazioni di fronte al problema di operare una scelta fra le seguenti opzioni:
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12/7/2011 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 2011, di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n 70 che ha apportato importanti novità in materia di riscossione coattiva.
Con le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 2, lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies), gg- septies) il legislatore ha previsto, a decorrere dai 1° gennaio 2012, un sostanziale mutamento dell'attuale assetto del sistema di riscossione delle entrate dei comuni intervenendo, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti che possono effettuare tale riscossione, sia relativamente alle modalità con le quali gli stessi possono procedere al recupero delle somme in argomento.
Le modifiche in commento incidono, com'è noto, sia sulle attività del Gruppo Equitalia spa sia sulle società concessionarie in quanto prevedono, principalmente, che dal 1° gennaio 2012 le società del gruppo Equitalia cessino di effettuare le attività di accertamento liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (lettera gg-fer).
In proposito, nella considerazione del più generale sistema di riscossione delle entrate degli enti locali, è utile rammentare che, a seguito di alcune modifiche intervenute da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio di riscossione da parte dei predetti enti potrà avvenire solo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
In particolare, si prevede che i comuni procedano alla riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali e, inoltre, alla riscossione coattiva che, nel caso in cui venga effettuata dagli stessi in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), numero 3), del D.Lgs. 446/97, avverrà sulla base dell'Ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, nonché secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 in quanto compatibili, con gli stessi limiti di importo e le stesse condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata. Viceversa, ove i comuni scelgano di utilizzare le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97, la lettera gg-quater), n. 2), stabilisce che la riscossione coattiva possa avvenire esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al Regio Decreto 639/1910.
La gestione diretta, da parte degli EELL della riscossione, a prescindere dalla intervenuta cessazione opelegis dell’attività da parte del Concessionario Nazionale, risulta certamente preferibile per i Comuni in quanto consente all’Amministrazione di mantenere il controllo diretto ed esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l’equilibrio della Finanza Locale al fine di mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività amministrata e, attraverso il contrasto all’evasione, realizzare finalità perequative.
La riscossione diretta permette:
Operare senza l’intermediazione di un concessionario consente al Comune la gestione di un rapporto personalizzato con il cittadino, declinato in funzione delle esigenze specifiche che di volta in volta il contribuente - o l’Ente stesso - ha necessità di soddisfare; significa monitorare in modo costante e puntuale gli insoluti egli incassi, e naturalmente, avere la disponibilità immediata del riscosso; significa di volta in volta dirigere la propria attività in funzione dei risultati attesi , in modo personalizzato in relazione alle peculiarità ed ai contesti socio economici di riferimento, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.
Una simile impostazione, inevitabilmente, conduce l’Ente nella direzione di un rapporto più sereno con il contribuente, svolgendo con ciò stesso una funzione deflattiva del contenzioso.
La riscossione in modalità “autogestita”, di fatto privilegiata dal Legislatore 2011, si giova peraltro, in fase coattiva, (molte volte il vero “tallone di Achille” di tutto il processo) dei medesimi strumenti che il sistema pone a disposizione del Concessionario Nazionale della Riscossione (Equitalia e le sue partecipate): ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 per la formazione del titolo esecutivo, e procedura esecutiva esattoriale ex R.D. 602/73 (fermo amm.vo di beni mobili, pignoramento diretto del quinto stipendiale, pignoramento diretto di crediti , compresi depositi bancari ecc.) per l’espropriazione forzata.
ETL Servizi S.r.l.