Gestione Diretta delle Entrate

La gestione diretta della riscossione risulta certamente preferibile per i Comuni in quanto consente all’Amministrazione di mantenere il controllo diretto ed esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che, non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l’equilibrio della Finanza Locale al fine di mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività amministrata e, attraverso il contrasto all’evasione, realizzare finalità perequative.

Perché la gestione diretta

Numerose sono state negli ultimi anni le novità normative riguardanti la gestione e la riscossione dei tributi locali. In sintesi il quadro attuale prevede che le Amministrazioni operino una scelta fra le seguenti opzioni:
  1. Affidamento attraverso gara ad una società privata iscritta all’Albo ex art. 53 D.Lgs.446/92
  2. Affidamento diretto senza gara ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per le sole attività di riscossione spontanea e coattiva;
  3. Implementazione di una soluzione in house secondo una delle modalità previste dagli artt. 30 e ss. del D.Lgs.267/2000, in particolare attraverso gestione associata di funzioni e servizi, ovvero a mezzo di una Società in house a capitale interamente pubblico.;
  4. Gestone del servizio in forma diretta.
La gestione diretta delle Entrate risulta certamente preferibile per i Comuni in quanto consente all’Amministrazione di mantenere il controllo diretto ed esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che, non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l’equilibrio della Finanza Locale al fine di mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività amministrata e, attraverso il contrasto all’evasione, realizzare finalità perequative.
La gestione diretta presenta però alcuni problemi nell’organizzazione di un servizio solitamente demandato all’esterno per mancanza di personale o di competenze all’interno dell’Ente. Si può però decidere di gestire internamente il servizio facendosi affiancare da un soggetto esterno che si occupi della predisposizione di tutti gli atti e dell’evasione di tutte le attività necessarie per la gestione e la riscossione dei tributi e delle altre entrate. Si tratta, in sostanza, di un supporto tecnico ed operativo espletato in favore dell’Ente che mantiene comunque il controllo strategico di tutto il processo gestionale provvedendo esso stesso ad emettere formalmente i provvedimenti (predisposti dal soggetto esterno).
Operare senza l’intermediazione di un concessionario consente inoltre all’Ente di:
  • instaurare un rapporto personalizzato con il cittadino, declinato in funzione delle esigenze specifiche che di volta in volta il contribuente - o l’Ente stesso - ha necessità di soddisfare;
  • monitorare in modo costante e puntuale gli incassi e gli insoluti;
  • poter dirigere la propria attività in funzione dei risultati attesi, in modo personalizzato in relazione alle peculiarità ed ai contesti socio economici di riferimento, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.
Una simile impostazione, inevitabilmente, conduce l’Ente nella direzione di un rapporto più sereno con il contribuente, svolgendo al contempo una funzione deflattiva del contenzioso.
La riscossione in modalità “autogestita”, di fatto privilegiata dal Legislatore negli ultimi anni, si giova peraltro in fase coattiva (molte volte il vero “tallone di Achille” di tutto il processo) dei medesimi strumenti che il sistema pone a disposizione dei concessionari:
  • ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 e accertamento “esecutivo” ex L. 160/2019 per la formazione del titolo esecutivo;
  • procedura esecutiva esattoriale ex D.L. 602/73 (fermo amm.vo di beni mobili, pignoramento diretto del quinto stipendiale, pignoramento diretto di crediti, compresi depositi bancari ecc.) per l’espropriazione forzata.